Controllo dipendenti

Controllo dipendenti

Controllo dipendenti.
Per giustificare l'intervento di un istituto investigativo per infedeltà aziendale e relativo controllo dipendenti, si consideri quanto sotto esplicitato.

AD Agenzia Investigativa policy, per il controllo dipendenti.

Si parte dalla premessa che segue.

Gli artt. 2104 e 2105 del Codice civile recitano quanto segue:

Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.


Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105. Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106. Sanzioni disciplinari.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.


Considerando quanto sopra;

considerando, inoltre, in merito all’obbligo di fedeltà, l’art. 2105 - di cui sopra - lo individua in due distinti doveri per il prestatore di lavoro:

1. il divieto di concorrenza,

2. l’obbligo di riservatezza ("segretezza”).


Il primo (1.) consiste nell’obbligo di non trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di soggetti terzi, mentre il secondo (2.) vieta al prestatore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da potere arrecare a quest'ultima danno (compreso, ad esempio, l’elenco dei clienti o i documenti attinenti l’organizzazione aziendale). A differenza del divieto di concorrenza, che cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza si conserva intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.

Considerando infine che scopo delle investigazioni private, in senso lato, consiste nel ripristinare situazioni secondo i presupposti di Legge;

tutto quanto sopra considerato, è diritto, quindi, dell'imprenditore di attivare investigazioni private nel caso questi abbia il solo sospetto che uno o più soggetti subordinati all'interno dell'azienda si comporti in modo sleale o agisca a favore della concorrenza o altro, a danno dell'azienda per cui lavora.

Investigazioni private

Contattaci

Chiamaci in sede
Share by: