Investigazioni matrimoniali

Investigazioni matrimoniali

Investigazioni matrimoniali.

Premessa

Si suddividono le Investigazioni matrimoniali nelle seguenti due categorie:

1. Investigazioni matrimoniali a seguito della separazione, di cui la Revisione assegno di mantenimento e le Indagini affido minori, sono tra le più richieste.

2. Investigazioni private a matrimonio in corso o post matrimoniali (quindi in assenza di separazione); tra queste, l'Infedeltà coniugale.

Investigazioni private a
seguito della separazione

Partiamo dalla premessa che con la separazione dei coniugi il vincolo di matrimonio non si interrompe, i coniugi restano marito e moglie.

Vengono tuttavia meno dei doveri di coppia; altri, al contrario, si conservano intatti. 

Qualora uno dei coniugi si ritenga leso nei sui diritti anche dopo la separazione può richiedere l'intervento di un istituto investigativo privato.

Vediamo nei particolari diritti e doveri dei coniugi.

Restano vivi i diritti al sostentamento materiale, per cui, per mezzo dell'assegno di mantenimento, il coniuge più forte economicamente, sostiene la parte più debole. Sull'argomento vi è, tuttavia, una pagina dedicata su questo sito: Revisione assegno di mantenimento.

Secondo l’orientamento più diffuso a seguito della separazione l’obbligo di fedeltà risulta attenuato, nel senso che non è ritenuto illecito che i coniugi coltivino delle nuove relazioni sentimentali; mentre è incompatibile con i residui doveri derivanti dal vincolo matrimoniale (che continua a sussistere), una condotta che possa risultare lesiva alla reputazione dell’altro coniuge.

In caso di disposizioni precise dell'Autorità giudiziaria, i coniugi devono attenersi srupolosamente a quanto stabilito dal Giudice: per quel che concerne la prole, la dimora della stessa, l'istruzione, le cure mediche, la dimora dei coniugi, il tempo libero e tutto cio che viene stabilito con sentenza. Qualora le disposizioni non siano rispettate scrupolosamente, a danno ad esempio della prole, è giustificato l'intervento di un'agenzia investigativa per la raccolta di prove specifiche. Si veda al riguardo la pagina: Indagini affido minori.

L'affidamento condiviso della prole è largamente praticato dal 2006 (legge nr. 54/2006). Resta da stabilire il comportamento del coniuge nel periodo in cui gli è affidato il soggetto minore. Resta altresì da verificare la reazione del soggetto minore in presenza/assenza dell'uno o dell'altro coniuge. Nel caso sia dimostrato, ad esempio, un comportamento avverso al figlio, dimostrato anche a seguito di investigazioni private, si potrà richiedere, con l'intervento di un legale (che si avvarrebbe del rapporto e supporti dell'indagine espletata), modifiche sull'affidamento.

I figli, inoltre, in caso di separazione, dovono mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Devono da entrambi ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale. Devono conservare rapporti con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Rimangono invariati i diritti di successione di un coniuge nei confronti dell'altro sino all'eventuale divorzio, a patto che a carico di uno dei due non sia intervenuta la separazione con addebito; in questo caso il coniuge a carico del quale è stato posto l'addebito non ha diritti successori nei confronti del patrimonio dell'altro.

Abbandono del 
tetto coniugale

Alle due tipologie di separazioni legali note (consensuale e giudiziale) si aggiunge la separazione di fatto.

Trattasi di separazione di fatto, ad esempio, quella del coniuge che va a vivere presso un'altra dimora, senza un giustificato motivo e senza avvertire il coniuge (che potrebbe trovarsi in seria difficoltà in caso in cui la prole necessitasse, ad esempio, di cure mediche); per cui si interviene anche con investigazioni private, per la raccolta di prove (sull'abbandono dell'altro coniuge) e per un'eventuale richiesta di addebito.

Per l'abbandono del tetto coniugale si può procedere con l'addebito di colpa.

Altre
investigazioni matrimoniali

L'Infedeltà coniugale è la fattispecie più comune tra le indagini matrimoniali. Si veda al riguardo la pagina specifica di questo sito.

Certamente non è la sola.

Sulla Revisione assegno di mantenimento abbiamo dedicato un'altra pagina specifica di questo sito; trattasi, comunque, di una situazione in cui la coppia risulta già separata.

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  • Alcolismo,
  • dipendenza dal gioco,
  • condotta di vita contraria ai principi morali,
  • cattive/pericolose frequentazioni,
  • comportamenti irresponsabili vari.

Tutte situazioni, quelle sopra elencate, che, se si presentassero durante il percorso in comune della coppia, giustificherebbero l'intervento di un'agenzia investigativa.

In ambito familiare è lecito richiedere l'intervento di un'agenzia investigativa quando sono disattesi gli obblighi che si instaurano con il matrimonio.

Quali sono questi obblighi?
Andiamoli ad esaminare.

Premessa.

L'Articolo 143 del codice civile enuncia tali obblighi:


"Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

Si evince chiaramente dal testo di cui sopra che è fatto obbligo ai coniugi di essere tra loro fedeli, ma anche di sostenere la famiglia, moralmente ed economicamente, in presenza o meno di prole.

Premesso ciò, al venir meno di uno o più principi enunciati nel testo di legge, il coniuge che si ritenesse danneggiato potrà attivare un'investigazione privata a tutela dei propri diritti; nell'ottica anche della richiesta dell'addebito della separazione.

Cosa si intende per addebito della separazione?
Nel caso si registi il fallimento della vita matrimoniale e la responsabilità di ciò sia attribuibile ad uno dei due coniugi, per comportamenti contrari ai doveri che si instaurano con il matrimonio, il giudice può dichiarare nella sentenza a chi sia addebitabile la separazione.

La pronuncia di addebito comporta degli effetti di ordine patrimoniale ed economico: al coniuge responsabile della separazione non può, infatti, essere attribuito l’assegno di mantenimento e vede limitati anche i suoi diritti successori nei confronti del patrimonio dell’altro coniuge.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, può quindi richiedersi l'intervento di un istituto investigativo per i comportamenti giudicati irresponsabili nell'ottica della vita familiare. Nel dettaglio, per:

  • Alcolismo,
  • dipendenza dal gioco,
  • condotta di vita contraria ai principi morali,
  • cattive/pericolose frequentazioni,
  • comportamenti irresponsabili vari, lesivi per la famiglia.

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Approfondimenti sull'addebito della separazione per motivi diversi dall'infedeltà coniugale

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